Onorevoli Colleghi! - La riforma della legge elettorale (legge 21 dicembre 2005, n. 270), approvata in tutta fretta dal Governo Berlusconi, sul finire della passata legislatura, ha prodotto dei veri e propri «orrori istituzionali». Con riferimento alla disciplina per l'elezione delle due Camere, il passaggio da un affermato sistema bipolare, di tipo maggioritario, a un altro di tipo proporzionale a liste bloccate, è avvenuto con un colpo di mano istituzionale; ne sono prova sia l'assenza di un chiaro e definito progetto di legge in materia, che ha invece preso corpo mediante due maxiemendamenti presentati su un testo legislativo che mirava soltanto ad abrogare lo «scorporo», sia il soffocamento del dibattito parlamentare mediante il contingentamento dei tempi presso la competente Commissione in sede referente, in spregio alla disposizione costituzionale di cui all'articolo 72.
      Gli esiti prevedibilmente disastrosi della nuova legge elettorale non si sono fatti attendere, non soltanto sul versante della frammentazione della rappresentanza politica che si è venuta a determinare, ma anche in relazione a un'altra innovazione apportata dalla legge, relativa alla composizione dei seggi elettorali, sebbene gli effetti di quest'ultima possano sembrare meno vistosi.
      La riforma della legge elettorale contiene, infatti, una modifica importante dei criteri di selezione e di nomina degli scrutatori, permettendo di reclutarli, nei fatti, sulla base delle indicazione dei partiti.
      Le disposizioni che regolavano la disciplina previgente (legge 8 marzo 1989, n. 95) prevedevano che ogni commissione elettorale comunale, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, procedesse, da un lato, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente; dall'altro, alla formazione, sempre per sorteggio, di una graduatoria

 

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di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori sorteggiati, in caso di rinuncia o impedimento.
      Secondo la nuova legge, invece, gli scrutatori non sono più scelti per sorteggio (termine cancellato dall'articolo 9 della legge n. 270 del 2005) tra i cittadini iscritti nell'apposito albo comunale; la scelta degli scrutatori può avvenire direttamente su nomina della commissione elettorale, composta dai consiglieri comunali, i quali decidono sulle nomine in base al principio dell'unanimità. Qualora dopo le prime due votazioni non si raggiunga l'unanimità, ciascun membro della commissione vota per un nome: in tal senso il successivo intervento operato con l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha innovato la precedente versione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 95 del 1989, come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che disponeva si votasse per due nomi. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, si dà la precedenza al candidato più anziano. Si arriva al sorteggio soltanto nel caso in cui si debba procedere alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi, a cui ricorrere per le eventuali sostituzioni, qualora la successione degli scrutatori non sia stata determinata all'unanimità.
      La recente tornata elettorale del 9-10 aprile 2006, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ha evidenziato come i nuovi criteri di selezione e nomina abbiano finito per delineare un sistema non trasparente, per incoraggiare la composizione di squadre di scrutatori «lottizzati», umiliando le attese di coloro che, inseriti in graduatoria, speravano in un sorteggio democratico.
      Da non sottacere poi alcuni casi - quali quelli di candidati che, facendo parte di commissioni elettorali comunali, hanno finito per scegliersi i «propri» scrutatori - da ritenersi incompatibili con la funzione in esame e resi possibili proprio da una disposizione che, riconoscendo l'adozione di criteri discrezionali ispirati a canoni puramente spartitori ha finito per incoraggiare preoccupanti favoritismi e logiche clientelari.
      Sulla base di tali considerazioni, la presente proposta di legge ha lo scopo, da un lato, di ripristinare il criterio del sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, contemplato nella previgente disciplina in materia (articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95); dall'altro, mira a introdurre, in aggiunta a quelle già previste dalla legislazione vigente in materia elettorale, ulteriori condizioni di incompatibilità e di esclusione relativamente alla composizione di tutti i componenti dei seggi elettorali, al fine di evitare nomine improntate a favoritismi e a interessi di parte, mediante la modifica dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.
 

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